| NOTIZIARIO |
Carta dei diritti del passeggero
Seguendo le indicazioni l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero, che raccoglie in un testo unico, sulla base della normativa vigente, nazionale, comunitaria ed internazionale, tutte le forme di tutela rivendicabili oggi dal viaggiatore in caso di disservizi. Approvato dalla Commissione europea che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, entra in vigore in data 17 febbraio 2005 attraverso il nuovo Regolamento n. 261/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/2/2004 (serie L. 46/1) e sostituisce il precedente Reg. 295/91 che stabiliva i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco dovuto a sovra-prenotazione ("overbooking"), rendendo più incisive le misure di tutela dei passeggeri. Le nuove norme si applicano sia al caso del "negato imbarco" ma anche a quello della cancellazione del volo e del ritardo prolungato della partenza; si applicano a tutti i voli (di linea, "charter" e voli inclusi nei "pacchetti turistici tutto compreso"). Le nuove norme si applicano nel caso in cui i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo e valgono per chi è in partenza da un aeroporto in qualsiasi Stato membro (e, dunque, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero o della compagnia) nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-Ue, ma con destinazione un aeroporto comunitario. La "Carta" impone una corretta informazione da parte delle agenzie e degli operatori di viaggio in merito a tariffe, coincidenze, compagnie che prestano il servizio per l'overbooking. Norme in termini economici, regolano poi il comportamento delle compagnie aeree in caso di incidenti a danno del passeggero, e un altro capitolo i cosiddetti viaggi "tutto compreso" (per esempio, è previsto il diritto di trasferire la propria prenotazione a un'altra persona).
Diritti dei passeggeri
Le compagnie aeree sono obbligate per legge ad informare i passeggeri sui loro diritti di utente e su dove rivolgersi per sporgere reclamo. L’Unione Europea riconosce ai passeggeri diritti specifici in caso di ritardo prolungato, di cancellazione del volo o di negato imbarco (overbooking), così come in caso di smarrimento, ritardata consegna o danneggiamento del bagaglio. Ritardo prolungato: è possibile richiedere il rimborso del biglietto se il ritardo supera le cinque ore, ma solo nel caso si rinunci al volo. Volo cancellato: è dovuto un risarcimento economico a meno che sia stata data informazione della cancellazione 14 giorni prima della partenza, il volo alternativo sia in un orario prossimo a quello inizialmente previsto o la compagnia aerea possa dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie. Imbarco negato: è previsto un risarcimento compreso tra i 125 euro e i 600 euro a seconda della distanza coperta dal volo e dai ritardi accumulati in caso di volo alternativo. Assistenza da parte della compagnia aerea: a seconda delle circostanze, qualora venga negato l’imbarco, il volo venga cancellato o subisca un ritardo, il passeggero ha diritto ad avere assistenza (ristorazione, comunicazioni e, se del caso, pernottamento). In caso di imbarco negato o di cancellazione, vi può essere offerta la possibilità di scegliere tra proseguire il viaggio o ottenere il rimborso del biglietto. Identità della compagnia aerea e sicurezza: nell’Unione Europea vige l’obbligo di rendere nota ai passeggeri, con la massima tempestività, l’identità del vettore aereo che a tutti gli effetti opera il volo. Le compagnie aeree non considerate sicure sono oggetto di divieto o di restrizioni all’interno dell’Unione Europea. Per il relativo elenco consultare il sito: http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Black_List/index.html. Passeggeri a ridotta mobilità: l’Unione europea ha elaborato norme atte a tutelare contro i casi di discriminazione le persone disabili e le persone a mobilità ridotta e ad assicurare che sia loro fornita adeguata assistenza durante il volo.
Nota: per ulteriori informazioni consultare il sito:
htpp://ec.europa.eu/tran sport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm
Le compagnie aeree sono ritenute responsabili dei danni dovuti a ritardi (per un importo massimo pari a 4800 euro), del danneggiamento o dello smarrimento dei bagagli (per un importo massimo pari a 1200 euro) e in caso di lesione o decesso durante un incidente. Tuttavia, le compagnie aeree non sono responsabili qualora abbiano preso tutte le misure possibili per evitare tali danni o fosse impossibile prendere tali misure. Viaggi con circuito tutto compreso: gli operatori turistici del servizio tutto compreso devono fornire informazioni dettagliate sul viaggio prenotato, osservare gli obblighi contrattuali e tutelare i passeggeri in caso di inadempienza dell’organizzazione.
| < Prec. | Succ. > |
|---|


