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Novità e Proposte
Tunisia magie arabe

TUNISIA magie ababe,

solo per intenditori

 locandina

 

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TUNISIA
GRAND TOUR ARCHEOLOGICO IN TUNISIA:
L’ANTICA NUMIDIA COD.CITTU277-2012

valido dal 13 marzo al 31 ottobre 2012
8 giorni / 7 notti
Tour di gruppo con archeologo dall’Italia - minimo 12 partecipanti -
a partire da € 1.340,00 + tasse aeroportuali € 84,33 (soggette a variazione)

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STILE MEDITERRANEO Catalogo 2012

I VANTAGGI T.O. CENCELLE INTERNATIONAL TOUR

locandina TUNISIA magia arebe, solo per intenditori

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TUNISIA
PASQUA IN TUNISIA COD.CITTU889-2012

dal 5 al 10 aprile 2012
6 giorni /5 notti
a partire da € 638,00 + tasse aeroportuali € 84,33 (soggette a variazione)

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TUNISIA
LE MERAVIGLIE DELLA TUNISIA:

TOUR PRIVATO IN 4X4 CON CONDUCENTE COD.CITTU139-2012

valido dal 1 febbraio al 31 ottobre 2012
10 giorni / 9 notti
a partire da € 1.320,00 + tasse aeroportuali € 84,33 (soggette a variazione)

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TUNISIA
SULLE ORME DEGLI ANTICHI BEY DI TUNISI:
AFFASCINANTI PERCORSI, CENE IN ANTICHE DIMORE BEYCALI COD.CITTU105-2012

valido dal 2 febbraio al 31 ottobre 2012
4 giorni / 3 notti
a partire da € 637,00  + tasse aeroportuali €  84,33 (soggette a variazione)
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TUNISIA
MAGIE DEL DESERTO:
INDIMENTICABILE TOZEUR COD.CITTU202

 valido ogni giovedì e domenica dal 23 febbraio al 31 ottobre 2012
4 giorni / 3 notti
a partire da € 610,00 + tasse aeroportuali € 84,33  (soggette a variazione)

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TUNISIA
HAMMAMET A SORPRESA COD.CITU189-2012

valido ogni sabato dal 4 febbraio al 31 ottobre 2012
6 giorni / 5 notti
a partire da € 596,00  + tasse aeroportuali € 84,33  (soggette a variazione)

 Programma di Viaggio
- ideale per viaggi incentive -

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TUNISIA
NOTTI IN TENDA A KSAR GHILANE COD.CITTU201-2012

valido ogni giovedì dal 23 febbraio al 31 ottobre 2012
4 giorni / 3 notti
a partire da € 610,00 + tasse aeroportuali € 84,33  (soggette a variazione)

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Cencelle informa
  • LA CARTA EUROPEA SUI DIRITTI DEL TURISTA E DEI PASSEGGERI
  • CROCIERA IN CAICCO
  • PASSAPORTO PER I MINORI
  • VIVI L'ESPERIENZA DELLA CROCIERA SUL NILO
  • RESPONSABILITA' DEL VETTORE AEREO PER I PASSEGGERI E IL LORO BAGAGLIO
  • LIQUIDI IN AEREO? informati prima di partire
  • Premio Guida Blu 2011 di Legambiente - confermate 4 “vele” a Montalto di Castro -
  • CORSO DI LAUREA IN RESTAURO
  • Rivista Restauro & Beni culturali
  • LA CUCINA DEL MONDO ANTICO
  • IL MARE DEGLI ANTICHI
  • Leggi il perchè del PREZZO della proposta di viaggio
  • AVVISO IMPORTANTE AI PASSEGGERI IN PARTENZA
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La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità del diritto comunitario e della Convenzione di Montreal

Risarcimento in caso di morte o lesioni
Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile

Anticipi di pagamento
In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).
Ritardi nel trasporto dei passeggeri
In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). 

Ritardi nel trasporto dei bagagli
In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).
Distruzione, perdita o danno dei bagagli
Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.
Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio
I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.

Reclami relativi al bagaglio
In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo
Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente.

Termini per l'azione di risarcimento
Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.

 
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